Codice Etico

Art. 1 – Principi di condotta

Maranello in Comune richiede ai propri iscritti, e in special modo a coloro che ricoprono ruoli istituzionali o direttivi all’interno del movimento, una condotta coerente con i principi da essa professati, e in particolar modo il rispetto dei lavoratori, dell’ambiente, delle donne e della legalità. Tale condotta riguarda anche l’ambito della vita privata e lavorativa.

Il rispetto dei principi non coincide necessariamente con la legalità formale. L’associazione può considerare come violazioni del codice etico condotte anche formalmente legali, ma che violano dal punto di vista sostanziale i propri principi, specialmente nel caso di elusione di norme. Allo stesso tempo l’associazione può considerare come condotta legittima atti che violano la legge in nome di particolari motivi di ordine etico, morale o sociale coerenti con i principi associativi.

  1. Ciascun iscritto ha il dovere di rispettare i diritti dei lavoratori, specialmente nel caso in cui abbia propri dipendenti o abbia comunque un effettivo potere decisionale sulle condizioni lavorative di altre persone sul proprio luogo di lavoro. Tale dovere include il diritto a un equo salario, a un contratto (alle condizioni negoziate dalle rispettive organizzazioni sindacali e di categoria), alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, e alle altre tutele per i lavoratori per cui si batte l’associazione.
  2. Ciascun iscritto ha il dovere di rispettare l’ambiente in cui vive. Reati ambientali dolosi, quali ad esempio l’incendio doloso, lo sversamento di sostanze inquinanti nell’ambiente, o la non osservanza di normative in materia ambientale, sono particolarmente odiosi per un’associazione che lotta per il rispetto dell’ambiente.
  3. Ciascun iscritto di sesso maschile ha il dovere di rispettare la parità di diritti tra uomini e donne e avere un comportamento rispettoso verso queste ultime. Un comportamento in violazione di tale principio è di particolare gravità, e in particolare costituiscono violazioni di estrema gravità quelle avvenute a danno di persone alle quali l’iscritto è legato da una relazione affettiva da un lato e verso le iscritte all’associazione dall’altro. Vengono considerate violazioni anche condotte non esplicitamente illegali, che nel particolare contesto in cui si sono svolte possano configurarsi come molestie o abusi, specialmente laddove vi sia un rapporto di potere tra l’accusato e la vittima. Sono di minore gravità, ma costituiscono comunque violazioni del Codice Etico, espressioni e atteggiamenti che riproducono schemi e meccanismi propri del sistema oppressivo definito come patriarcato, all’interno o all’esterno dell’associazione.
  4. Ciascun iscritto ha il dovere di non discriminare e di vigilare affinché non vengano perpetrate discriminazioni per classe, origine etnica, religione, nazionalità, disabilità, sesso, espressione di genere, orientamento sessuale, o altre condizioni personali o sociali, sia all’interno che all’esterno dell’associazione.
  5. Ciascun iscritto ha il dovere di rispettare la legge. Reati particolarmente gravi, compresi quelli già previsti nel presente articolo, possono comportare l’immediata espulsione dall’associazione. Per altri tipi di reati verranno normalmente attese l’emissione delle sentenze definitive della magistratura e delle autorità inquirenti. In tal caso l’iscritto potrà comunque essere sospeso in attesa del giudizio definitivo. A seguito dell’assoluzione o della pubblicazione delle motivazioni della sentenza definitiva viene riaperto un procedimento disciplinare, che rivaluta la posizione dell’iscritto alla luce del procedimento giudiziario e dei fatti ivi accertati. Per violazioni di legge o reati svolti per particolari motivi di ordine etico, morale o sociale coerenti con principi e valori dell’associazione, non è prevista nessuna sanzione.

Art. 2 – Violazioni

Qualsiasi iscritto può informare il Presidente della Commissione di Garanzia, anche in via riservata, di una presunta violazione del presente codice etico. Qualora l’accusato sia il Presidente della Commissione, o un suo familiare, la segnalazione può essere fatta a un altro membro della Commissione, che in tal caso sostituisce il Presidente. Qualora l’accusato sia un membro della Commissione, o un suo familiare, egli si astiene dai lavori della Commissione riguardanti il caso in questione. Qualora l’accusa riguardi una questione di genere di cui al punto 3 dell’articolo 1 del presente Codice Etico, la segnalazione può avvenire anche all’interno della Commissione Politica Femminile, la cui presidente si incarica poi di informare il Presidente della Commissione (o un altro membro di essa nel caso già previsto dal presente articolo).

Il coordinatore, i membri della segreteria, gli eventuali iscritti aventi cariche istituzionali, che vengano a conoscenza di una presunta violazione del Codice Etico, hanno il dovere di informare tempestivamente la Commissione di Garanzia. Qualunque iscritto che tenti di usare tali informazioni a fini di vantaggio personale, specie se sotto forma di ricatto, è passibile di espulsione. La comunicazione di tali informazioni ad altre persone è passibile di richiamo, o, nei casi più gravi, di sospensione, specialmente laddove essa venga fatta con l’obiettivo di ledere pubblicamente il buon nome e l’onorabilità dell’accusato prima della conclusione della procedura interna. È fatta naturalmente salva la possibilità per chiunque di ricorrere agli organi giudiziari nel caso in cui si abbia notizia di un reato o di una violazione di legge.

La Commissione di Garanzia, una volta ricevuta la segnalazione, svolge gli accertamenti che essa ritiene più opportuni per accertare la sussistenza o meno della violazione del Codice Etico, nel rispetto del diritto al buon nome e alla riservatezza di tutte le persone coinvolte, anche se non iscritti. Qualora la segnalazione risulti, in tutto o in parte, fondata, viene aperto un procedimento disciplinare verso l’iscritto. Nel caso di accuse di cui al punto 3 dell’articolo 1 del presente Codice Etico, la Commissione Politica Femminile può richiedere alla Commissione di Garanzia, con richiesta motivata, che venga aperto direttamente un procedimento disciplinare.

L’iscritto viene informato dell’apertura del procedimento a suo carico e viene sospeso durante la durata di quest’ultimo. Del procedimento viene data formale notifica al Coordinatore. Nel caso in cui l’accusato ricopra cariche monocratiche all’interno dell’associazione (come il Coordinatore o il presidente dell’Assemblea degli iscritti), esso viene sostituito da un vice individuato dalla Segreteria. Nel caso in cui l’accusato sia membro di un organismo associativo collegiale, egli viene escluso dai lavori di quest’ultimo. Nel caso in cui la violazione sia già nota pubblicamente, il coordinatore può, sentita la Segreteria, comunicare pubblicamente la sospensione dell’accusato dall’associazione e successivamente l’esito del procedimento disciplinare, a tutela del buon nome dell’associazione.

La Commissione di Garanzia decide all’unanimità se i fatti accertati costituiscano una violazione del Codice Etico o dello Statuto e in caso positivo decide quale sanzione applicare tra quelle previste dallo Statuto all’articolo 12, comma 3, tenendo conto della gravità della violazione e di quanto previsto dal presente Codice Etico.  Il Presidente della Commissione comunica al Coordinatore o a chi lo sostituisce l’esito del procedimento. Nel caso di accuse di cui al punto 3 dell’articolo 1 del presente Codice Etico, la Commissione Politica Femminile può, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con richiesta motivata, chiedere alla Commissione di Garanzia di applicare un’altra sanzione. In tal caso la Commissione di Garanzia ha l’obbligo di tener conto della richiesta della Commissione Politica Femminile. Nel caso in cui anche la nuova sanzione venga ritenuta inadeguata dalla Commissione Politica Femminile, questa può, a maggioranza dei due terzi dei propri membri, fare una propria proposta di sanzione, che diviene definitiva.