Statuto e cariche interne

Maranello in Comune si è costituita come associazione con atto depositato presso l’Agenzia delle Entrate il 9 dicembre 2018. All’insegna della massima trasparenza pubblichiamo qui le nostre cariche interne e il nostro Statuto.

Le cariche interne

Coordinatore: Luca Gibellini
Coordinamento: Luca Gibellini, Giuseppe Borghi, Pasquale Oppido
Tesoriere: Giuseppe Borghi
Commissione di Garanzia: Adele Baldi, Alessandro Bazzani, (vacante)
Presidente dell’Assemblea: Carlo Borghi.

Il nostro Statuto

Art. 1. Principi della democrazia interna

   1. E’  costituita  l’associazione  denominata «Maranello in Comune” con sede  legale in Maranello, e con la  seguente descrizione del simbolo: Le rappresentazioni grafiche sono allegate al presente statuto sotto la lettera «A».

   2. Maranello in Comune è una organizzazione politica  libera, laica, aperta e democratica. Si ispira alla Costituzione ed e’  costituita ai sensi dell’art. 49 della Costituzione da iscritti. È fondata sui  principi della eguaglianza, libertà, alla tutela dell’ambiente, solidarietà, parità di genere e delle pari opportunità. Promuove la dignità del lavoro  quale fondamento dello sviluppo della persona e della comunità, la tutela dell’ambiente, il buon  governo, la giustizia sociale, la correttezza e trasparenza degli atti, la diffusione e l’incremento della conoscenza e della cultura, nonché la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di  permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti a ogni livello.

   3. Maranello in Comune ha come proposito quello di proporsi, anche insieme ad altri movimenti, partiti politici o associazioni civiche, di governare su basi nuove il Comune di Maranello, di operare gli atti amministrativi necessari con  equità, di lottare contro le diseguaglianze sociali ed economiche, di promuovere un moderno welfare nel comune, di garantire la tutela dell’ambiente e della salute, ed in generale la  soddisfazione dei bisogni primari della generalità dei cittadini.

   4. Maranello in Comune considera come valore principale la persona e i  suoi diritti. Riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali  e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli. Si ispira a valori e comportamenti in grado di colmare il divario tra cittadini e politica.

   5. Maranello in Comune pone a base della sua organizzazione  l’idea di politica come servizio, sviluppando tale concetto su tre fondamenti:

  • sviluppo sostenibile e difesa e  valorizzazione dell’ambiente, anche come leva di un diverso tipo di crescita economica e sociale;       
  • contrasto alle diseguaglianze sociali e a vecchie e nuove povertà;
  • rapporto equo e rispettoso tra le generazioni e tra i sessi.

   6. Maranello in Comune assicura informazione,  trasparenza e partecipazione. A tale fine, predilige forme di partecipazione diretta delle  iscritte e degli iscritti alle riunioni del comitato, e si avvarrà di un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il  dibattito interno, a fare proposte e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie. A tale scopo Maranello in Comune rende accessibili  e visibili agli iscritti tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e sul bilancio. Gli iscritti potranno essere consultati su questioni di qualsiasi tipo.

   7. Maranello in Comune promuove la parità di genere nella attività  politica a tutti i livelli.

Art. 2. Soggetti fondamentali della vita democratica dell’associazione

   1. Maranello in Comune promuove l’adesione libera, pubblica e trasparente di singole persone fisiche del territorio. Ai fini del presente statuto, vengono identificati due  soggetti della vita democratica interna: gli iscritti ed i simpatizzanti.

   2. Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, maggiori di sedici anni, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e  cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di  permesso di soggiorno, si iscrivono al movimento aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.

   3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

  • partecipare alla  determinazione dell’indirizzo  politico del movimento;
  • eleggere  il coordinatore e gli altri organismi dirigenti per cui è prevista la elezione da parte degli iscritti;
  • esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi dirigenti;
  • conoscere  le determinazioni  dei gruppi dirigenti  e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
  • partecipare all’attività e all’iniziativa politica di Maranello in Comune;
  • ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto, dal regolamento di garanzia e dal Codice Etico.

   4. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

  • contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e dell’iniziativa politica;
  • contribuire al sostegno economico;
  • rispettare il presente statuto e i regolamenti;
  • favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini a Maranello in Comune.

   5. L’iscrizione e’ annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto essenziale  per l’esercizio dei diritti dell’iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l’iscritta/o fa parte.

Art. 3. Coordinatore

   1. Il coordinatore attua le decisioni prese dalla segreteria di Maranello in Comune.

   2. Il coordinatore viene eletto dall’assemblea degli iscritti secondo le modalità definite dall’eventuale regolamento interno approvato dall’assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei presenti all’atto della votazione.

   3. Il mandato dura tre anni ovvero fino alle dimissioni del coordinatore o alla sua sfiducia da parte dell’assemblea.

   4. Se il coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, l’assemblea a  maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge un nuovo coordinatore per la  parte restante del mandato. A questo fine, il presidente dell’assemblea convoca la stessa  per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si   procede alla convocazione di una nuova assemblea.

   5. Il coordinatore gestisce  l’utilizzo del simbolo di Maranello in Comune, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.

Art. 4. Segreteria

6. La segreteria e’ eletta dall’assemblea degli iscritti secondo le modalità definite dall’eventuale regolamento interno approvato dall’assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei presenti all’atto della votazione.

E’  organo collegiale, ha funzioni esecutive e viene convocata  dal coordinatore. È composta da un minimo di due a un massimo di sei componenti oltre al coordinatore stesso. Qualora gli iscritti all’associazione siano di numero inferiore a dieci, la segreteria è costituita da due componenti oltre al coordinatore. Qualora sia costituita la Commissione Politica Femminile, la sua presidente è di diritto membro della Segreteria. Ha il compito di definire una proposta di linea politica da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; di organizzare iniziative politiche e di promozione delle attività dell’associazione; di predisporre un elenco delle candidature in occasione di elezioni comunali, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; di gestire tutti i rapporti con altre forze politiche, sindacali e istituzionali del territorio; di portare in discussione qualsiasi proposta o mozione che un gruppo di almeno 5 iscritti all’associazione propongano.

Art. 5. Assemblea

   1. L’assemblea è costituita dagli iscritti all’associazione.

   2. L’assemblea ha competenza e si esprime in materia di indirizzo  politico sui vari aspetti dell’iniziativa politica a carattere territoriale, attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita’ previste dal suo eventuale regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

   4. L’assemblea approva un regolamento di garanzia ed organizzativo e un codice etico con il  voto favorevole della  maggioranza dei presenti all’atto delle votazioni.

   5. L’assemblea approva le liste per le elezioni comunali.  

   6. L’assemblea elegge a scrutinio palese, o segreto, se richiesto dall’assemblea, il proprio  presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un  numero di voti almeno pari alla maggioranza dei presenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, con le stesse modalità, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell’assemblea resta in carica per tre anni.

   7. L’assemblea e’ convocata  ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi o, in via straordinaria, su  richiesta avanzata al presidente da parte del 10% dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni di calendario. La convocazione può essere inviata o per posta, o per via telematica.

   8. L’assemblea, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti delibera con maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei  presenti senza necessita’ per la validita’ delle stesse di quorum costitutivi.

   9. L’assemblea può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti,  sfiduciare il coordinatore. Se l’assemblea sfiducia il coordinatore, si procede alla convocazione di una nuova assemblea per la sua sostituzione, entro 30 giorni dalla sfiducia.

   10. Tutte le funzioni non espressamente previste nel presente statuto saranno di competenza dell’assemblea.

   11. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

   12. Le riunione sono aperte ai simpatizzanti a meno che la maggioranza degli iscritti non deliberi diversamente.

Art. 6. Cariche istituzionali e democrazia partecipata

   1. Maranello in Comune promuove e organizza pratiche di  democrazia partecipata, secondo modalita’ che saranno previste dal regolamento di garanzia ed organizzativo come previsto nel presente statuto.

   2. Maranello in Comune  promuove attivita’ di formazione collettiva, quali seminari e momenti  di studio, per l’elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle  reali capacita’ di direzione politica.

Art. 7. Incompatibilità

Gli incarichi esecutivi, quali coordinatore o membro della segreteria dell’associazione sono  incompatibili con le cariche di consigliere, assessore o sindaco. I predetti incarichi, così come l’incarico di tesoriere, sono incompatibili con la carica di membro della Commissione di Garanzia.

Art. 8. Candidature e doveri delle/gli elette/i

   1. La formazione delle  liste deve rispettare i  principi del pluralismo e della differenza di genere, le liste non coerenti con  i principi indicati nel presente statuto non sono ammissibili. Tali principi dovranno essere osservati nel modo più ampio possibile anche nella scelta delle cariche interne.

   2. La segreteria, aperta anche agli iscritti che vorranno partecipare,  propone i criteri per la definizione delle candidature del consiglio comunale. L’assemblea li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratica alle scelte.

   3. Le/gli elette/i aderenti a  Maranello in Comune si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi  di Maranello in Comune per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

   4. Le/gli  elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del movimento,  versando al movimento una quota pari al 30 %, dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica  ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del  contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza dagli organismi dirigenti.

   5. Le/gli  elette/i hanno il dovere di rendere conto in assemblea con cadenza minima trimestrale, ai simpatizzanti e alle/agli iscritte/i della loro attività.

Art. 9. Tesoriera

   1. La/il tesoriera/e e’ eletta/o dalla assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei presenti alla votazione, su proposta del coordinatore.

   2. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi  causa, egli cessi dalla carica, il coordinatore nomina una/un nuova/o tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’assemblea.

   3. La/il  tesoriera/e  cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento.

   4. La/il tesoriera/e e’ preposto allo  svolgimento di tutte le attivita’ di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione  nel rispetto del principio di economicita’ della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario del comitato.  La/il tesoriera/e e’ abilitata/o a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici.

   5. La/il tesoriera/e ha la rappresentanza legale del comitato ed i poteri di firma per  tutti gli atti, attivita’ e rapporti del comitato. A tal fine compie tutti gli  atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del comitato.

Art. 10. Bilanci

   1. Annualmente la/il  tesoriera/e provvede alla  redazione del bilancio consuntivo di esercizio dell’associazione in  conformita’ alla normativa sull’associazionismo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico  e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e’ approvato dalla segreteria entro il termine previsto  dalla legge.

   2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il tesoriera/e  sottopone alla segreteria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della assemblea entro il successivo 31 dicembre.

   3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene inviato agli iscritti, così come quello consuntivo ogni anno.

   4. Il bilancio  e’ predisposto nei  tempi, forme e modalita’ indicati dal  tesoriere. Se la segreteria lo riterrà opportuno l’associazione potrà dotarsi anche di un revisore contabile, scelta tra persone iscritte all’apposito albo professionale.

   5. Il comitato si  dota di un proprio codice fiscale.

Art. 11. Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

   1. In conformità alle normative vigenti per le  attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

     Maranello in Comune  non possa distribuire  agli iscritti, anche in  modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per  tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

     in caso di scioglimento  di Maranello in Comune, l’eventuale  patrimonio e/o avanzo sara’ devoluto ad altri  enti o associazioni con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’.

   2. La quota associativa e’ intrasmissibile e  non da’ luogo ad alcuna rivalutazione ed alcun rimborso.

Art. 12. Commissioni di garanzia

  1.  L’iscritto che,  in violazione degli  obblighi assunti con l’accettazione dello statuto e dai regolamenti  da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di Maranello in Comune, puo’  essere sottoposto a procedimento disciplinare.
  2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti sono svolte da una Commissione di garanzia, eletta dall’assemblea degli iscritti in occasione della nomina della segreteria, composta di un numero di almeno tre membri, di cui uno, eletto dall’assemblea, svolge le mansioni di presidente. Il comitato di garanzia per essere eletto dovrà ottenere la maggioranza dei due terzi dei presenti. Resta in carica lo stesso tempo che resta in carica la segreteria. Nel caso in cui il numero di iscritte di sesso femminile all’associazione sia maggiore di 3 (tre), un membro della Commissione di Garanzia deve essere di sesso femminile. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla commissione di garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Per le controversie e’ sempre competente la commissione di garanzia
  3. Le sanzioni applicabili, a seconda  della gravita’ del caso sono nell’ordine: a) richiamo; b) sospensione dall’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto fino a un massimo di dodici mesi (o per una durata maggiore nel caso in cui la sospensione sia legata a un procedimento giudiziario in corso); c) rimozione dagli incarichi interni a Maranello in Comune; d) allontanamento dal movimento.
  4. Avverso le decisioni della commissione è sempre ammesso il ricorso all’assemblea degli iscritti, la quale delibera a maggioranza assoluta dei componenti, in modo inappellabile.
  5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell’onorabilità. Nessun iscritto/a al comitato può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei diritti sanciti dallo statuto e dai regolamenti, fermo restando l’obbligo dell’osservanza  dei doveri statutari e regolamentari, nonché del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
  6. L’iscritto/a contro il quale viene aperto un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine  di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonche’ dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire  e difendere il proprio comportamento.

Art. 13 – Commissione Politica Femminile

  1. La Commissione Politica Femminile è costituita qualora le iscritte di sesso femminile all’associazione siano in numero maggiore di 3 (tre) ed è costituita da tutte le iscritte all’associazione.
  2. La Commissione individua al proprio interno una presidente, che presiede e coordina i lavori, convoca la Commissione, ed è di diritto membro della Segreteria.
  3. La Commissione può fare proposte operative e programmatiche all’Assemblea e alla Segreteria su qualsiasi ambito. Su temi riguardanti questioni di genere e di parità di diritti tra i sessi, Segreteria e iscritti eletti in cariche istituzionali hanno l’obbligo di sentire il suo parere prima di assumere una posizione. In occasione di voti su tali temi da parte dell’Assemblea inoltre, la Commissione ha diritto di veto. L’Assemblea ha l’obbligo di discutere le proposte operative e programmatiche su tali temi rivolte ad essa da parte della Commissione, e può modificarle solo in accordo con essa. Nel caso in cui non si trovi un accordo, l’Assemblea può bocciarle soltanto a maggioranza assoluta dei presenti.
  4. La Commissione Politica Femminile può organizzare eventi di formazione e approfondimento riservati ai suoi membri. Allo stesso tempo supporta la Segreteria nel sostegno alla crescita della consapevolezza e a una formazione comune tra tutti gli iscritti sui temi di genere.
  5. Alla Commissione Politica Femminile sono attribuiti dal Codice Etico poteri in materia di violazioni dello stesso in materia di diritti delle donne e parità di genere.

Art. 14. Modalità di votazione

  1. Tutte  le votazioni,  ivi comprese quelli  sugli atti che impegnano il comitato , sono a scrutinio palese, salvo che  la maggioranza dei presenti decida altrimenti.
  2. Nelle liste per l’elezione comunale nel  rispetto dei principi di cui all’art. 51 della Costituzione, è indispensabile la presenza di entrambi i sessi nella misura minima del 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procedera’ alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello «scorrimento», ossia qualora l’esito delle votazioni delle liste non rispetti la percentuale del  40% di un genere, si procederà con la sostituzione degli ultimi degli eletti del genere sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell’altro genere.

Art. 15. Modifiche allo statuto

  1. Le modifiche allo statuto, ivi comprese quelle  al simbolo e alla denominazione, devono essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea degli iscritti con una maggioranza della metà più uno dei compenenti.
  2. La segreteria è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero rendersi necessari  a seguito della approvazione di disposizioni di legge.
  3. In difetto valgono le norme di legge
  4. Il foro competente è quello di Modena.